Assunzioni: nuovi obblighi in arrivo per i datori di lavoro

Assunzioni: nuovi obblighi in arrivo per i datori di lavoro

Il Consiglio dei ministri del 31 marzo scorso ha approvato lo schema di decreto legislativo che recepisce e attua la direttiva UE n. 2019/1152, sulle comunicazioni obbligatorie ai lavoratori, rispetto alle proprie condizioni di lavoro.

La Direttiva prevede misure volte a garantire a tutti i lavoratori sul territorio dell’Unione la giusta conoscenza dei propri diritti, nonché delle condizioni di lavoro a cui saranno sottoposti al momento della stipula del contratto.

Gli obblighi di informazione ai lavoratori sono già disciplinati nel nostro ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 26 maggio 1997, n. 152; il nuovo provvedimento intende stabilire nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard (es.: co.co.co., prestazioni occasionali), beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni in cui lo stesso viene svolto.

I datori di lavoro saranno quindi tenuti a fornire, contestualmente al contratto di lavoro, le informazioni ad esso collegate, senza più limitarsi ad operare un semplice richiamo ai contratti collettivi.

Soggetti interessati

La nuova disciplina si dovrà applicare a:

  • tutti i contratti di lavoro subordinato, ovvero contratti a tempo indeterminato e a termine, part time, intermittenti;
  • rapporti di lavoro in somministrazione; 
  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 
  • contratti di prestazione occasionale;
  • contratti dei lavoratori marittimi, della pesca e dell'agricoltura;
  • contratti di lavoro domestico.

Non sono compresi negli obblighi:

  • rapporti di lavoro autonomo;
  • lavoro occasionale di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in quattro settimane consecutive;
  • i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
  • lavoro nell’impresa familiare.

Oggetto della comunicazione 

Nell'informativa fornita ai lavoratori dovranno, inoltre, essere evidenziati i seguenti elementi:

  • tipologia contrattuale;
  • nome dell’azienda e sede di lavoro;
  • data di inizio, data di fine se a termine, il periodo di prova; 
  • inquadramento contrattuale (categoria, livello e qualifica o, in alternativa, la descrizione sommaria del lavoro);
  • orario ordinario di lavoro; 
  • ferie permessi e congedi retribuiti; 
  • obblighi formativi connessi al rapporto di lavoro; 
  • dettagli della retribuzione e contributi previdenziali e assicurativi connessi; 
  • riferimento al contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto, ed eventuali contratti di secondo livello (territoriali e/o aziendali) collegati;
  • dettagli specifici in caso di missioni all'estero.

In aggiunta alle informazioni richieste dalla normativa europea, è previsto l’obbligo di comunicare al lavoratore anche tutte le informazioni relative ai casi in cui le modalità di esecuzione della prestazione vengano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Al lavoratore dovranno essere riconosciuti anche alcuni diritti materiali, come la possibilità di svolgere un impiego parallelo al di fuori dell’orario di lavoro stabilito, o come la prevedibilità minima del rapporto di lavoro.

L'entrata in vigore 

Le novità si applicheranno esclusivamente ai rapporti di lavoro che saranno instaurati dopo l’entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva Ue 2019/1152, che dovrà avvenire entro il 1° agosto 2022, ultimo giorno per recepire la suddetta Direttiva.

Sanzioni

Ai nuovi obblighi si affianca il sistema sanzionatorio volto a tutelare i lavoratori in caso di violazione dei loro diritti: da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato, previa denuncia da parte del lavoratore e previo accertamento ispettivo.

Aumentano, quindi, gli adempimenti burocratici e il rischio sanzioni per i datori di lavoro al momento della stipula di un contratto tanto che, più di qualche autorevole esperto, ha commentato di recente che il contratto di assunzione sarà composto da svariate pagine, che andranno modificate ad ogni variazione contrattuale e con il rischio di indebolimento della contrattazione collettiva, disincentivando i lavoratori dalla lettura dei CCNL.

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