Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 dello scorso 29 luglio è stato pubblicato il D.lgs. n. 105 del 30 giugno 2022, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva (UE) 2019/1158 in tema di conciliazione vita-lavoro per genitori e caregiver, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e garantire, in tal modo, la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Il decreto ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale che vanno a modificare quanto previsto dal T.U. genitorialità (decreto-legislativo n. 151/2001).
Con il messaggio n. 3066/2022, l’Inps esamina le nuove regole di fruizione del congedo di paternità e parentale spettante ai lavoratori subordinati, iscritti alla gestione separata e autonomi e preannuncia l’emanazione di una specifica e più dettagliata circolare.
Ad ogni modo, si fornisce, di seguito, un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse contenute nel decreto in esame.
Congedo di paternità
Con riferimento ai congedi per il padre lavoratore, si registrano due importanti novità:
- con il “Congedo di paternità obbligatorio” (articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105/2022, che introduce l’articolo 27-bis al Capo IV del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) si ampliano le tutele previste dalla legge Fornero per il congedo obbligatorio del padre;
- il congedo di paternità di cui all’articolo 28 del T.U, a parità di disciplina, viene rinominato "Congedo di paternità alternativo”.
Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito dal padre lavoratore dipendente (anche adottivo o affidatario), per un periodo di 10 giorni lavorativi ovvero di 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo (giorni non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale compreso dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita.
Il congedo è fruibile, entro lo stesso periodo di tempo, anche in caso di morte perinatale del figlio (per morte perinatale si intende la perdita di un bambino avvenuta in un arco temporale che include la gravidanza dalla ventiduesima settimana fino alla prima di vita, ossia i sette giorni che seguono il parto).
Inoltre, i giorni di congedo possono essere fruiti dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (ma non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo.
Il padre deve comunicare al datore di lavoro i giorni in cui intende godere del congedo obbligatorio almeno cinque giorni prima, ove possibile, dell'evento nascita stabilito sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La comunicazione va effettuata in forma scritta o utilizzando il sistema informativo aziendale, se disponibile.
Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Maternità delle lavoratrici autonome
Per ciò che concerne le lavoratrici autonome, alle stesse viene estesa la tutela previdenziale ai periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto "nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza" (articolo 2, comma 1, lettera t), del D.lgs. n. 105/2022 che introduce, il comma 2-ter all’articolo 68 del T.U).
L’indennità giornaliera per tale periodo è riconosciuta solo in presenza di un accertamento medico della ASL e va calcolata secondo i criteri generali stabiliti per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.
Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti
Dal 13 agosto 2022 sono indennizzabili i periodi di congedo parentale di 3 mesi per la madre e di 3 mesi per il padre, fruibili fino al dodicesimo anno (e, quindi, non più fino al sesto anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. I predetti periodi non sono trasferibili all’altro genitore.
In aggiunta, entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un periodo indennizzabile della durata complessiva di ulteriori tre mesi.
A prevederlo è l’articolo 2, comma 1, lettera i), del D.lgs. n. 105/2022 che modifica il comma 1 dell’articolo 34 del T.U.
Non cambiano, invece, i limiti massimi individuali di fruizione (articolo 32 del T.U.) che restano di 6 mesi per la madre e di 6 mesi per il padre (questi ultimi elevabili a 7 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Inoltre, entrambi i genitori possono inoltre fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi).
Un’altra novità riguarda la condizione del genitore solo (ivi compreso colui che ha l’affidamento esclusivo del figlio), al quale sono riconosciuti 11 mesi (in luogo dei precedenti 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più, quindi, di 6 mesi) indennizzabili al 30% della retribuzione.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi (indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo), spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione fino al dodicesimo anno (anziché dell'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). L'indennità è erogata se il reddito individuale dell'interessato è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Congedo parentale per iscritti alla Gestione separata o autonomi
A ciascun genitore lavoratore iscritto alla Gestione separata viene riconosciuta la possibilità di fruire di un periodo pari a tre mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore, entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.
I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Il diritto al congedo parentale è esteso anche ai padri lavoratori autonomi. Ciascuno dei genitori ha il diritto a fruire di 3 mesi di congedo parentale entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
Comunicazione al datore di lavoro e domanda all'Inps
L'INPS segnala che i congedi in oggetto sono fruibili dal 13 agosto 2022, mediante regolare richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente.
In un secondo momento, a seguito di eventuali aggiornamenti informatici rilasciati, si dovrà regolarizzare la fruizione presentando domanda telematica all’INPS.
I lavoratori autonomi possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS.
Smart working
Infine, viene data la priorità, in caso di accordi in tema di lavoro agile, alle richieste formulate dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età, o senza alcun limite di età in presenza di figli in condizioni di disabilità, nonché ai lavoratori caregiver.
Si definisce “caregiver familiare” la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido, e, quindi, in quanto bisognoso di assistenza continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento.
Per tale tipo di accordi, il decreto prevede che “la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata è da considerarsi ritorsiva e discriminatoria e, pertanto, nulla.”.
Sanzioni e obblighi ai fini della certificazione di parità
La nuova formulazione del congedo di paternità obbligatorio prevede in caso di "rifiuto, opposizione o l’ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro" per paternità la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 a carico del datore di lavoro.
Inoltre, i datori di lavoro che non favoriscano l’esercizio dei diritti sopracitati non potranno, nei due anni successivi, ottenere la certificazione della parità di genere.
Si ricorda che i mancati adempimenti in tema di parità di genere comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dai benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
Inoltre, in assenza di certificazione, l'azienda può essere esclusa da gare di appalto pubblico.