
Gentile Cliente,
I fringe benefit corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti sono, a tutti gli effetti, una retribuzione in natura erogata sotto forma di beni o servizi, che comunemente viene riconosciuta in aggiunta alla retribuzione ordinaria allo scopo di
migliorare il benessere del lavoratore incrementando, il suo livello di soddisfazione.
L'erogazione degli stessi per i datori di lavoro rappresenta, invece, una concreta leva per un incremento della motivazione e dell'efficienza lavorativa, nonché uno strumento efficace per attrarre figure professionali qualificate e/o favorire la loro permanenza all'interno dell'azienda.
Esempi comuni di fringe benefit sono l'assegnazione a uso promiscuo dell’auto aziendale, l'assegnazione di abitazioni, la fornitura di dispositivi elettronici come smartphone o computer, prestiti a condizioni agevolate, polizze assicurative, contributi per la formazione professionale, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico, buoni spesa ecc.
Per quanto attiene, invece, al trattamento fiscale (e di riflesso contributivo) il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera la soglia di 258,23 euro nel periodo d’imposta. Il superamento della soglia comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare dei fringe benefit, e non soltanto della quota parte eccedente il limite di 258,23 euro.
LE NOVITÀ PER L’ANNO FISCALE 2024
Con la legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 16, L. n. 213/2023) il legislatore ha previsto, in deroga all’art. 51, comma 3, del TUIR, che limitatamente al solo anno fiscale 2024, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Per i lavoratori dipendenti con figli a carico la soglia di 1.000 euro è elevata a 2.000 euro (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati)
Dunque, come previsto dalla legge di Bilancio 2024, limitatamente all’anno fiscale 2024, la soglia di esenzione fiscale di 258,23 euro, è stata modificata con un incremento dell'importo esente da imposizione fiscale secondo due distinte misure:
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Descrizione |
Importo esenzione |
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Per tutti i lavoratori che percepiscono fringe benefit |
1.000,00 |
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Per tutti i lavoratori che percepiscono fringe benefit e che abbiano uno o più figli a carico, inclusi i figli nati fuori del matrimonio legalmente riconosciuti, i figli adottivi o affidati. In particolare, i figli non devono essere titolari di un reddito annuo superiore a |
2.000,00 |
In caso di figlio di età superiore a 21 anni, per il quale i genitori si sono accordati affinché sia il titolare del reddito più elevato a percepire le detrazioni d’imposta al 100%, anche l’altro genitore può beneficiare dell’agevolazione in commento purché il figlio sia fiscalmente a carico di entrambi.
I lavoratori con figli a carico, al fine di potere beneficiare dell’agevolazione, devono presentare al datore di lavoro apposita autocertificazione , nella quale attestare di avere uno o più figli fiscalmente a carico, indicando anche i rispettivi codici fiscali.
Gli stessi, in seguito, dovranno premurarsi di comunicare eventuali variazioni delle condizioni che dovessero verificarsi durante l’anno.
Per quanto attiene il datore di lavoro è tenuto a riportare nel libro unico del lavoro il valore corrispondete nel periodo di competenza.
Se la sommatoria dei valori dei fringe benefit riconosciuti al lavoratore non supera, nel periodo di imposta 2024, le soglie di appartenenza, tale valore è esente a livello fiscale e anche contributivo.
Il superamento delle soglie, per l’anno 2024 di 1.000,00 euro o 2.000,00 euro, porta alla totale imponibilità dei valori delle somme riconosciute; stessa conclusione anche nel caso in cui dovessero venire meno i presupposti per l’ampliamento della soglia a 2.000,00 euro nel caso di figli a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.
Qualora dovessero verificarsi tali ipotesi il datore di lavoro è tenuto a operare le operazioni di conguaglio entro il termine del periodo di imposta.