Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 230/2021, attuativo dell’assegno unico e universale per figli a carico, introdotto con la L. n. 46/2021 che ne ha dettato i principi generali (vedasi nostra circolare del 5 maggio 20221). L’introduzione della misura (che può essere richiesta all’INPS a partire dal 1° gennaio 2022 e sarà erogata dal 1° marzo 2022) porta con sé l’abrogazione di alcuni istituti.
Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2022 vengono meno: il premio alla nascita, il Fondo di sostegno alla natalità di cui all’ art. 1, commi 353 e 348-349 della L. n. 232/2016 e, in assenza di specifiche indicazioni nel D.Lgs. attuativo, l’assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”) ex art. 1, comma 125 della L. n. 190/2014.
Dal 1° marzo 2022 verranno meno invece:
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della L. n. 448/1998);
- le detrazioni fiscali per figli a carico previste dall’art. 12, c. 1 lett. c) e 1-bis) del TUIR;
- l’assegno per il nucleo familiare (art. 2 del DL n. 69/1988) e gli assegni familiari previsti dal DPR n. 797/1955;
- l’assegno “ponte” introdotto dal DL n. 79/2021, la cui scadenza inizialmente fissata al 31 dicembre 2021 viene dunque prorogata al 28 febbraio 2021.
Destinatari dell’assegno
L’accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività, e viene riconosciuto:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale; sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, con una modulazione dell’importo in relazione all’età e al grado di disabilità.
Inoltre, ricalcando la L. n. 46/2021, l’art. 3 del decreto in esame impone anche il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti concernenti profili di cittadinanza, residenza e soggiorno, ossia:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro Ue, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Misura dell’assegno
La somma riconosciuta varia in base alla situazione economica del nucleo familiare, tenendo conto dell’età dei figli a carico. L’importo mensile è definito dalla Tabella allegata al D.Lgs. attuativo, con un importo base, per ciascun figlio minore, pari a 175 euro, che spettano:
- in misura piena per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- in misura ridotta per ISEE superiori. La riduzione è graduale fino a 50 euro per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Invece, per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età l’importo base è pari a 85 euro mensili che spettano:
- in misura piena per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- in misura ridotta per ISEE superiori. La riduzione è graduale fino a 25 euro per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Vengono inoltre previste maggiorazioni degli importi in caso di figli successivi al secondo, qualora l’assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni e per ciascun figlio con disabilità, con una maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità.
A queste, già previste dalla L. n. 46/2021, il D.Lgs. aggiunge una maggiorazione pari a 30 euro mensili (riducibili in base all’ISEE, fino ad annullarsi) per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione forfetaria, dall’anno 2022, per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100 euro per il nucleo e una maggiorazione transitoria per le prime tre annualità per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.
Giova ricordare che sul sito istituzionale dell’Inps è disponibile la “Simulazione Importo Assegno Unico”, che permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno. Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.
Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
L’assegno viene corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta (anche successivamente), in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6, c. 4 del D.Lgs. n. 230/2021). Nel modello di domanda è infatti possibile scegliere tra tre opzioni:
- corresponsione dell’intero importo dell’assegno al richiedente;
- corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione delle modalità di pagamento di entrambi i genitori);
- corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione solo delle modalità di pagamento della quota del richiedente).
Il secondo genitore può comunque modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
È ammessa anche la presentazione della domanda di assegno da parte dei figli maggiorenni, in sostituzione dei loro genitori, i quali possono richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata in caso di disabilità.
Modalità di riscossione dell’assegno
Circa le modalità di pagamento, il messaggio in commento specifica che la riscossione dell’assegno può avvenire attraverso uno strumento dotato di IBAN (conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN).
L’assegno può essere riscosso anche in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano (per i percettori di reddito di cittadinanza, l’accredito viene effettuato direttamente sulla carta Rdc).
Sul punto l’INPS precisa che lo strumento di riscossione dotato di IBAN deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima (fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace).
Comunicazione ai dipendenti
Con il comunicato congiunto INPS e Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2021 si raccomanda ai datori di lavoro di adeguare tempestivamente le proprie procedure interne e di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.
In particolare, i lavoratori devono essere avvisati che:
- al fine di poter percepire l’assegno unico già dal mese di marzo è necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande dal mese di gennaio;
- è possibile fare richiesta dell’ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare, solo dal 1° gennaio 2022.
Su richiesta, è disponibile la suddetta comunicazione da esporre nella bacheca aziendale per tutti i lavoratori dipendenti.