
Gentile cliente,
La Legge di Bilancio 2024 ha previsto un esonero dal versamento della quota di contributi delle lavoratrici madri fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Il beneficio spetta alle lavoratrici madri di 3 o più figli, dipendenti a tempo indeterminato - anche part-time o con contratto di somministrazione - del settore pubblico, privato (anche se il datore di lavoro non è imprenditore), agricolo o delle cooperative di lavoro ai sensi della L. n. 142/2001. Sono esclusi i soli rapporti di lavoro domestico.
Del beneficio possono usufruire anche le lavoratrici con bambini in adozione o in affido, in virtù della parificazione alla filiazione degli istituti di adozione e affidamento.
In via sperimentale, per il 2024, alla decontribuzione possono accedere anche le lavoratrici madri di 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni e fino al compimento della suddetta età.
L’esonero dalla contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.
Il beneficio spetta:
- fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 o più figli;
- fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli.
Il diritto sorge e si cristallizza al momento della nascita del secondo / terzo figlio, pertanto non rileva l’eventuale decesso di uno o più figli, né la loro fuoriuscita dal nucleo familiare e neppure la circostanza che gli stessi non convivono più con la madre o siano in affidamento esclusivo al padre.
La volontà di usufruire dell’esonero deve essere comunicata al datore di lavoro, unitamente al numero di figli e ai rispettivi codici fiscali.
A tal fine cliccando qui puoi scaricare l'autocertificazione che dovrà essere restituita allo Studio correttamente compilata a cura delle dipendenti in autonomia o in alternativa rivolgendosi ad un patronato o al loro caf/commercialista
Trattandosi di un esonero contributivo, il beneficio sarà visibile direttamente in busta paga.
L’esonero contributivo è riconosciuto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:
- fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 figli;
- fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli (solo per il 2024).
L’esonero spetta dal 1° gennaio 2024 se i requisiti sussistono già a tale data; altrimenti:
- dal mese di nascita del secondo / terzo figlio;
- dal mese di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso la donna fosse già madre di due / tre figli, ma non avesse ancora un lavoro dipendente o lo avesse a tempo determinato.
Il datore di lavoro ha tempo i tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare per poter effettuare gli opportuni adeguamenti relativamente agli arretrati del mese di gennaio e febbraio 2024 (marzo aprile e maggio 2024).
L’applicazione dell’esonero in trattazione lascia, comunque, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
In caso di congedo straordinario e congedo di maternità o parentale, solo qualora in virtù del proprio contratto di lavoro, sia previsto il versamento di un’integrazione da parte del datore di lavoro, limitatamente a tale contribuzione è possibile usufruire dell’agevolazione.
Ad esempio: congedo indennizzato all’80% = l’agevolazione non spetta
congedo indennizzato all’80% + integrazione del 20% = l’agevolazione spetta limitatamente alla quota di contributi versati sulla retribuzione al 20%.