Anche per il 2023 la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit si eleva a euro 3.000,00 ma tale misura vale solo per i dipendenti con figli.
Di cosa si tratta: la normativa.
L’art. 40 del cd. Decreto Lavoro ha confermato la nuova soglia degli importi di beni in natura e servizi esenti per i lavoratori dipendenti di 3mila euro, applicabile solo ai dipendenti con figli a carico.
Si ricorda che l'importo ricomprende gli eventuali bonus bollette, cioè le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi.
La circolare 23/E Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2023 ha ribadito alcuni aspetti sulle modalità e le condizioni legate all’ erogazione dei Fringe benefits aziendali.
Essi possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam. Ciò significa che non vi è alcun obbligo di corrispondere tali beni e servizi alla generalità dei dipendenti. Il datore di lavoro può scegliere di corrisponderli solo ad alcuni dipendenti.
Il bonus bollette
Per utenze “domestiche” si intendono le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale che riguardino immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal lavoratore (o dal coniuge o dai familiari di cui sopra) anche qualora in tali immobili non sia stata stabilita la residenza o il domicilio: condizione essenziale è che quei soggetti sostengano le relative spese.
Richiamando quanto rilevato dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 35/E del 4 novembre 2022 per fattispecie analoghe di rimborso, possono rientrare nella disciplina in commento anche le utenze che derivino da riparti di spesa condominiali e siano intestate al condominio (o al locatore dell’immobile) purché si sia in presenza di riaddebiti analitici e non forfettari a carico del lavoratore (o dei familiari di cui sopra).
Le aziende datrici di lavoro devono acquisire e conservare la documentazione di spesa. Tuttavia, il lavoratore può produrre una dichiarazione sostitutiva che attesti che tale documentazione è in suo possesso riportando gli estremi del singolo documento di spesa e la modalità del pagamento effettuato. A ciò si aggiunge una dichiarazione attestante il fatto che le fatture in questione non abbiano formato oggetto di un rimborso, anche parziale, già effettuato dal medesimo o da un altro e precedente datore di lavoro.
La fattura relativa all’utenza può essere intestata stavolta solo al lavoratore interessato oppure eventualmente ai figli ovvero anche al locatore (che effettui un riaddebito analitico). L’esclusione si rende applicabile sempreché´ il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme coerentemente con la finalità per le quali esse sono state corrisposte, è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo dell’utenza considerata.
I limiti.
Il limite di €. 3.000,00, essendo definito come complessivo, deve essere rispettato con le stesse modalità del limite di €. 258,23. In buona sostanza, il superamento della soglia di €. 3.000,00 comporta la tassazione e soggezione a contribuzione dell’intero importo, non solo dell’eventuale differenza tra la soglia massima e quanto effettivamente erogato o rimborsato.
Peraltro, essendo l’esenzione fiscale rivolta al percettore del reddito, tale esenzione, nel limite di €. 3.000, non va misurata solo sul rapporto di lavoro in essere, ma anche su eventuali altri rapporti di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa attivati nell’anno di imposta 2023.
Resta fermo, poi, il cd. “principio di cassa allargato”, con la conseguenza che, pur facendosi riferimento a fringe benefit acquisiti nell’anno di imposta 2023, la loro contabilizzazione sarà possibile sino al 12 gennaio 2024. In buona sostanza, le fatture di acquisto dei beni e dei servizi di che trattasi potranno essere emesse verso il datore di lavoro fino alla data del 12 gennaio 2024.
I beneficiari
I potenziali beneficiari sono:
- dipendenti che percepiscono reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati (e quindi anche i cd. collaboratori coordinati e continuativi).
- con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, considerati fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito lordo non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili), per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.
La condizione di figlio a carico di cui sopra deve essere verificata al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, ai fini della presente agevolazione valevole solo per l’anno 2023, la condizione va verificata al 31 dicembre 2023.
Per ottenere l’esenzione, il lavoratore interessato, ai sensi del comma 3 dell’art. 40 del Decreto Lavoro, deve indicare il codice fiscale dei figli nel modulo fornito dallo Studio.
L'agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Viene chiarito, poi, che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.
L’agevolazione è riconosciuta anche se il figlio è fiscalmente a carico ma per il quale non spetta alcuna detrazione a seguito di richiesta dell’assegno unico e universale (AUU).
L’agevolazione è riconosciuta in misura piena ad entrambi i genitori (3.000 ciascuno) anche se la detrazione è, per scelta dei genitori, in capo ad uno solo dei due (100% a carico del genitore con il reddito più elevato).
Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve preventivamente effettuare una informativa alle sole rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 ritiene che il beneficio, riguardando l’intero periodo d’imposta 2023, possa essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.
Nel caso in cui il datore di lavoro volesse procedere ad erogare il benefit nel limite dei 3.000 euro, non disponendo più dei dati aggiornati (da marzo 2022 nel foglio paga non compaiono più le detrazioni per figli a carico confluite nell’Assegno Unico Universale erogato dall’INPS) dovrà
- acquisire un’autocertificazione da parte dei lavoratori interessati, ai sensi del DPR 245/2000, per l’anno di imposta 2023, con l’indicazione del codice fiscale dei figli da considerarsi a carico, facendo inserire nell’autocertificazione la dichiarazione con cui il lavoratore si obbliga a comunicare le eventuali variazioni intervenute successivamente alla data della sottoscrizione dell’autocertificazione
- verificare il valore dei benefits già erogati ai singoli lavoratori alla data dell’autocertificazione e programmare le eventuali iniziative aziendali in modo da poter valutare gli eventuali importi futuri sempre ai fini del limite dei 3.000 euro.
Ricordiamo, a tale proposito, che anche il superamento di 1 euro della soglia-limite comporterebbe la ripresa a prelievo contributivo e fiscale dell’intera somma.
Fringe benefits e bonus carburante
I datori di lavoro privati possono erogare ai dipendenti nel 2023 somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fiscalmente e deducibili per l'impresa.
Il regime dell’art. 40 del Decreto Lavoro, limitato all’anno d’imposta 2023, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante, pertanto, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ogni dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni benzina, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Attenzione: Il bonus carburante è fiscalmente esente ma la legge di conversione del decreto ha previsto invece la novità dell’imponibilità ai fini previdenziali, il che comporta anche una minore convenienza fiscale.