RINNOVO CCNL STUDI PROFESSIONALI DAL 01.03.2024

Gentile cliente,

In data 16 febbraio 2024 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli studi professionali, il testo che dovrà essere approvato dalle assemblee dei lavoratori, prevede significative novità sia in termini economici che normativi. Tra queste, viene previsto un aumento contrattuale previsto in quattro tranche di erogazione, il rafforzamento del sostegno alla genitorialità e un potenziamento degli enti bilaterali e del loro uso. Inoltre, vengono rafforzate le norme a favore delle donne vittime di violenza e la regolamentazione del contratto di apprendistato. Ridefinita anche tutta la normativa per il lavoro agile.

Ricordiamo che la vigenza del contratto va dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027.

Parte economica e welfare

Ecco come saranno strutturati i nuovi importi della paga base conglobata:

Livelli

Importi mensili

Dal 1.3.2024

Dal 1.10.2024

Dal 1.10.2025

Dal 1.12.2026

Q

2.281,51

2.345,02

2.408,53

2.436,76

1

2.018,99

2.075,19

2.131,39

2.156,38

2

1.758,66

1.807,61

1.856,56

1.878,32

3S

1.631,29

1.676,70

1.722,11

1.742,30

3

1.616,37

1.661,07

1.706,37

1.726,37

4S

1.567,44

1.611,07

1.674,10

1.674,10

4

1.511,28

1.553,35

1.595,42

1.614,12

5

1.406,48

1.445,63

1.484,78

1.502,19

Si noti che, a favore dei lavoratori del comparto a cui veniva applicato il CCNL siglato da Confedertecnica, vengono corrisposti a titolo di “Elemento nazionale allineamento contrattuale” i seguenti importi mensili:

  • 42,35 euro per il livello 1°;
  • 102,53 euro per il livello 2°;
  • 110,40 euro per il livello 3°S.

Per gli assunti a partire dal 1.07.2004 tali importi non vengono corrisposti.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo, a copertura del periodo 1.04.2018-29.02.2024 è stabilita la corresponsione di una tantum pari a 400 euro per ogni livello, così suddivisa:

  • 200 euro il 1.05.2024;
  • 200 euro il 1.05.2025.

L’importo sarà riparametrato sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo sopra indicato (considerando le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni come mese intero), nonché, per i lavoratori a tempo parziale, sulla base dell’orario previsto nel contratto individuale.

Rispetto a quanto sopra, è necessario precisare come i periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro quota; da escludere, invece, i periodi non retribuiti.

Infine, viene previsto che tale importo:

  • può essere corrisposto attraverso strumenti di welfare;
  • è omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti e indiretti e non utile ai fini del TFR.

Tredicesima mensilità

Per i periodi di assenza obbligatoria per maternità/paternità e quelli di congedo parentale, spetta la tredicesima mensilità (in precedenza: solo 20% della retribuzione).

Assistenza integrativa

Con decorrenza da marzo 2024, il contributo complessivo agli enti bilaterali (Cadiprof ed Ebipro) sale a 29 euro per 12 mensilità, anche per i part-time, e sarà così suddiviso:

  • 20 euro (aumento di 5 euro) a Cadiprof;
  • 9 euro (aumento di 2 euro) a Ebipro (7 euro a carico datore e 2 euro a carico lavoratore).

Il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi sarà tenuto a corrispondere al lavoratore un EDR pari a 43 euro, per 14 mensilità e dovrà comunque garantire prestazioni e servizi previsti dal sistema della bilateralità.

Viene inoltre introdotto un permesso retribuito di 1 giorno lavorativo per ogni anno di vigenza contrattuale, da fruire nell’anno di maturazione, per effettuare attività di prevenzione sanitaria previste dal piano Cadiprof: nel caso di mancata adesione alla bilateralità il datore di lavoro deve rimborsare le spese sostenute; nel caso, invece, di mancata fruizione, il permesso non è indennizzabile.

Sostegno alla genitorialità

Altro elemento economico inserito è quello previsto per il sostegno alla genitorialità (art. 113). A far data dal 1° gennaio 2025 l'indennità di maternità corrisposta dall'INPS verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile lorda cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore.

Donne vittime di violenza, permessi e formazione

Il rinnovo presta una forte attenzione alle norme a tutela delle donne vittime di violenza, migliorando la gestione del rapporto di lavoro e la previsione dei permessi stessi. Viene inoltre rivisitata tutta la normativa dei permessi per il diritto allo studio.

Per quanto riguarda l’inquadramento, si regolamenta la figura del collaboratore di studio odontoiatrico (CSO).

Contratto di apprendistato e tempo determinato

Con l’art. 32 viene prevista la possibilità di svolgere il periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche anche con un rapporto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’art. 53 prevede inoltre due nuove causali per realizzare contratti a tempo determinato.

Queste permettono l’assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi per:

incremento temporaneo. Si intende l’incremento temporaneo dell’attività lavorativa conseguente all’ottenimento da parte del datore di lavoro di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi;

nuova attività. Si intende l’avvio di nuove attività o l’aggregazione o la fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione.

Lavoro agile

Gli articoli da 75 a 89 prevedono una rivisitazione per rendere più agevole l’utilizzo del lavoro agile all’interno degli studi.

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