Il decreto Aiuti-quater ha innalzato per il solo anno 2022 fino a 3.000,00 euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da prelievo contributivo e fiscale, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (ns. circolare del 15novembre 2022).
In pratica, ai fringe benefit ordinari come, ad esempio, i buoni spesa, i buoni benzina, il panettone di Natale, l’auto ad uso promiscuo, la polizza assicurativa extraprofessionale, si affianca anche la possibilità di corrispondere, in busta paga, la cifra sostenuta dal lavoratore per le bollette energetiche.
Particolare attenzione, quindi, dovrà essere prestata dal datore di lavoro per quanto attiene la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze e l'entità del rimborso effettuato a favore del lavoratore.
Il datore di lavoro potrà applicare alternativamente:
- l'acquisizione e la conservazione della documentazione in oggetto;
- l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (es.: numero e l'intestatario della fattura e, se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e la modalità di pagamento.
In entrambi i casi, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente (es. altro familiare, locatore, condominio, etc.).
Considerando i tempi ristretti previsti dal decreto, Aemilia Worknet Stp ha predisposto, per i propri Clienti, il fac-simile allegato alla presente circolare che può essere utilizzato dal personale dipendente.
Atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2022, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel 2022.
Si ricorda, che l’erogazione di tali somme è interamente a carico del datore di lavoro, non costituisce un obbligo e possono essere corrisposte anche ad un singolo lavoratore.
Atteso che gli importi devono obbligatoriamente essere riportati nella busta paga del lavoratore, chiediamo, in caso di rimborso, di comunicarlo allo Studio unitamente alle presenze relative al mese di dicembre.
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