Dal primo gennaio di quest’anno entrano in vigore alcune importanti novità molte delle quali riguardano l’ambito fiscale, i liberi professionisti, le imprese, il mondo del lavoro e che sono contenute nella lege di Bilancio 2023 approvata definitivamente dal Senato il 29 dicembre 2023 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (legge 29 dicembre 2022, n. 197, GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022, Suppl. Ordinario n. 43).
Le misure sono state ricompattate in un unico mega articolo, suddiviso in 903 commi.
Di seguito se ne fornisce un quadro sintetico gli argomenti di maggior interesse rimandando poi a singoli approfondimenti.
Art.1 – comma 281: Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori
I datori di lavoro, in fase di elaborazione della busta paga, dovranno riconoscere anche nel 2023 l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati.
Rispetto al 2022 però c'è una novità. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 infatti l'esonero è:
- pari al 3% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede l'importo mensile di 1.923 euro;
- pari al 2% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali supera l'importo mensile di 1.923 euro e non eccede l'importo mensile di 2.692 euro.
La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
Art. 1 – comma 282: Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo
Sono stanziate nuove risorse per l'introduzione di un'indennità di discontinuità.
Più nel dettaglio, sono incrementate di 60 milioni di euro per il 2023, di 6 milioni per il 2024 e di 8 milioni per il 2025 le risorse del Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET per l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 6, della legge delega in materia di spettacolo (legge 15 luglio 2022, n. 106).
La norma delega il Governo al riordino e alla revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e all'introduzione di un'indennità di discontinuità, strutturale e permanente, in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato da individuarsi con decreto ministeriale.
Art. 1 – comma 306: Lavoro agile per i lavoratori super fragili
Fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro, per i dipendenti, pubblici e privati, nelle condizioni di fragilità indicate con decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11), è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.
Per le condizioni di fragilità si rimanda al D.M. 4 febbraio 2022
Art. 1 – commi da 313 a 321: Reddito di cittadinanza
Nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, vengono apportate significative modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza.
Più approfonditamente, dal primo gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60anni di età) è riconosciuto il reddito di cittadinanza nel limite massimo di 7 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. È inoltre previsto un periodo di almeno 6 mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, decade il beneficio del reddito. Si decade anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta di lavoro.
Art. 1 – comma 323: Semplificazione in materia di ISEE
La legge di Bilancio 2023 detta misure per agevolare la presentazione della DSU in modalità precompilata.
Modificando il comma 2-bis dell’articolo 10 del D.lgs. n. 147/2017, si prevede la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata fino al 31 dicembre 2022, ma, a decorrere dal primo luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino dovrà avvenire prioritariamente in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.
Art. 1 – commi 330 – 337: Emolumento accessorio una tantum e armonizzazione indennità amministrazione
Sono incrementati di 1 miliardo di euro, per il 2023, gli oneri posti dalla normativa vigente a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.
L'incremento è finalizzato all’erogazione, esclusivamente nel 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell'1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale i predetti oneri, da destinare alla medesima finalità, sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse.
Art. 1 -commi da 342 – 354: Prestazioni occasionali
La legge di Bilancio 2023 si pone l'obiettivo estendere la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali (articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017).
In questa ottica, il legislatore intende ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, attraverso l’aumento da cinque a 10.000 euro l’anno del limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, la previsione che si possa ricorrere a tali prestazioni anche in relazione alle attività agricole, nonché da parte di utilizzatori con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato fino a 10, anziché a cinque (commi 258 e da 258-bis a 258-terdecies).
Art. 1 – comma 359: Congedo parentale
Con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità (capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001) o, in alternativa, di paternità (capo IV del decreto legislativo n. 151 del 2001) successivamente al 31 dicembre 2022 la misura dell'indennità per congedo parentale (articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001) viene aumentata dal 30% all'80% della retribuzione per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.
L'aumento è riconosciuto in alternativa alla madre o al padre.
Art. 1 – commi da 324 a 329: Misure a sostegno del reddito
Il Fondo sociale per occupazione e formazione viene incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
Viene inoltre previsto per il 2023 lo stanziamento di ulteriori risorse:
- per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa previsti dall’art. 44, co. 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e dall’art. 53-ter del D.L.n.50/2017 (70 milioni di euro);
- per l’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (30 milioni di euro);
- per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center previste dall’art. 44, co. 7, del D.lgs. n. 148/2015 (10 milioni di euro);
- per la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (19 milioni di euro);
- per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva di cui all’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 (50 milioni di euro).
Art. 1 – comma 538: Bonus psicologo
Prorogata l'erogazione del cosiddetto bonus psicologo (articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 228/2021) per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.
Il limite massimo pro capite del contributo viene elevato a 1.500 euro a persona nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.
Si segnala che gli argomenti anticipati verranno man mano aggiornati con gli opportuni approfondimenti.
Allegato: legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)