Con un emendamento al disegno di legge per la conversione del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022), è stata modificata la norma riguardante il Bonus carburante per i lavoratori dipendenti.
La modifica ha riguardato il soggetto erogante che, nel testo del decreto-legge, era stato identificato nelle sole aziende private.
Ciò aveva evidenziato non poche perplessità sul reale impatto della norma, in quanto il termine aziende era stato considerato, dagli addetti ai lavori, come un termine atecnico che avrebbe precluso a molti lavoratori la possibilità di ricevere l’agevolazione.
Con l’approvazione dell’emendamento, presentato da esponenti di diverse forze politiche, vengono sostituiti i termini “aziende private” con quelli di “datori di lavoro privati”, consentendo così di includere nella platea anche gli studi professionali. Anche i titolari degli studi, dunque, potranno concedere ai loro dipendenti buoni benzina fino a un massimo di 200 euro, che non saranno soggetti a tassazione.
In considerazione di questa modifica, ricapitoliamo, di seguito, tutte le caratteristiche dell’agevolazione.
Innanzitutto, il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati (con esclusione di quelli già cessati). Si tratta di tutte le tipologie di lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno anche un rapporto di lavoro subordinato. In virtù di questa impostazione, i buoni non potranno essere assegnati, ad esempio, ai collaboratori (co.co.co., amministratori, lavoratori autonomi occasionali) ed agli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato (es. i tirocinanti).
L’agevolazione resta preclusa anche ai lavoratori delle Pubbliche amministrazioni, nonché degli enti pubblici non economici.
Nessuna distinzione viene fatta tra lavoratore a tempo determinato o indeterminato, così come tra lavoratore a tempo pieno o a tempo parziale o tra lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in presenza o da remoto. Per tutte queste tipologie di lavoratori, si presume che possa essere erogato l’intero importo.
La concessione dei buoni avverrà su base volontaria. Sarà il datore di lavoro, quindi, a decidere se erogarli o meno e fino a quale importo.
L’importo concesso è interamente deducibile, non concorre alla formazione del reddito in capo al lavoratore ed è esente da contributi previdenziali e ritenute fiscali; la concessione di un valore superiore, tuttavia, comporterà l’assoggettamento dell’importo che supera i 200 euro a contributi ed Irpef.
Trattandosi di una erogazione liberale, questa potrà avvenire anche solo per una parte dei lavoratori, ovvero per categorie omogenee (es. suddivisione tra impiegati e operai).
Si precisa che, il valore dei buoni carburanti, è aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR (258,23 euro). A tal fine, lo Studio, non appena l’Agenzia delle Entrate fornirà gli opportuni chiarimenti, procederà alla creazione di una voce paga ad hoc da inserire nel libro unico del lavoro.
L’erogazione dei buoni dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022, ma potrà essere utilizzata anche successivamente a tale data.
Tra i chiarimenti attesi dall’Agenzia delle Entrate, trova particolare rilevanza l’unicità della erogazione. Più precisamente, deve essere chiarito se, il valore massimo dell’agevolazione (200 euro), debba riguardare il singolo lavoratore, il quale, una volta ricevuto il buono carburante da un datore di lavoro, non potrà riceverlo anche da un altro, se, nel corso dell’anno 2022, cambi datore di lavoro.
In attesa che l’Agenzia delle Entrate chiarisca l’argomento, è consigliabile che il datore di lavoro, prima di erogare il buono carburante ai neoassunti del 2022, richieda una autodichiarazione che certifichi l’erogazione (o meno) di buoni carburante durante l’anno 2022 da precedenti datori di lavoro.
Facciamo presente che, quella dei buoni carburante, è una erogazione distinta dai 200 euro previsti dal Decreto aiuti, che ha introdotto misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese ed attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (si veda in proposito la nostra circolare del 5 maggio scorso).
Quest’ultimo tipo di decreto è rivolto a lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, con un reddito fino 35.000 euro e verrà erogato tra i mesi di giugno e luglio 2022, al fine di consentire alle famiglie di affrontare ulteriori aumenti di inflazione.