Il decreto-legge n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022 riconosce un contributo economico per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.
Il contributo viene erogato dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano sotto forma di bonus nel limite massimo di 600 euro per persona, importo parametrato in base all’ISEE del richiedente.
Il bonus non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
All'INPS è affidato il compito di gestire le domande del beneficio e portare avanti i successivi adempimenti secondo le prescrizioni attuative di cui al decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e le istruzioni operative fornite con la circolare n. 83/2022.
L'erogazione del bonus è subordinata alla delibera con cui le Regioni e/o Provincie autonome di Trento e Bolzano autorizzano l’INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio nonché al previo trasferimento all’Istituto delle risorse finanziarie.
Destinatari
Per beneficiare del Bonus psicologo 2022 occorre trovarsi “in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica” ed essere “nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”.
In aggiunta, al momento della presentazione della domanda, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- essere residente in Italia;
- disporre di un valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro;
- non avere già beneficiato del Bonus psicologo 2022 (il beneficio è riconosciuto infatti una sola volta).
Ammontare del contributo
Il contributo massimo a persona, riconosciuto una tantum, è pari a seicento euro ed è parametrato in base alle diverse fasce ISEE inferiori a 50.000 euro secondo i seguenti scaglioni:
- ISEE inferiore a 15.000 euro: fino a 50 europer ogni seduta fino a concorrenza dell’importo massimo di 600 euro;
- ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: fino a 50 europer ogni seduta fino a concorrenza dell’importo massimo di 400 euro;
- ISEE tra i 30.000 i 50.000 euro: fino a 50 europer ogni seduta fino a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro.
Presentazione della domanda
L’Inps, con il messaggio n. 2905/2022, comunica che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022.
A tal fine, è necessario accedere al servizio online “Contributo sessioni psicoterapia” sul portale web dell'INPS, con SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa è possibile rivolgersi al Contact Center Integrato.
Il richiedente, autocertificando i requisiti attraverso il modulo telematico di presentazione della richiesta di bonus, può presentare domanda:
- per sé stesso;
- per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario;
- per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, se rispettivamente tutore, curatore o amministratore di sostegno.
Le domande sono sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata da parte dell'INPS.
ISEE con omissioni o difformità
Nel caso in cui il modello ISEE presentato contenga difformità e/o omissioni, l'INPS è tenuto ad informare il richiedente circa la necessità di presentare una nuova DSU per correggere l’ISEE difforme e consentire la presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Il richiedente ha 30 giorni di tempo dal termine ultimo di presentazione della domanda per regolarizzare l’ISEE difforme in una delle seguenti modalità:
- presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- presentare comunque la domanda con ISEE recante omissioni e/o difformità, fatto salvo il diritto dell’INPS di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione (trascorso inutilmente il termine indicato, la domanda è considerata improcedibile);
- rettificare la DSU, con effetto retroattivo, solo se presentata tramite CAF e se quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Erogazione del bonus
Ricevute tutte le domande, l'INPS verifica la sussistenza dei requisiti e, a scadenza del termine di presentazione delle stesse, stila le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di valore, dell’ordine di presentazione.
Il completamento della definizione delle graduatorie verrà comunicato con messaggio.
Dalla data di pubblicazione del messaggio il beneficiario avrà 180 giorni di tempo per usufruire del bonus. L'Istituto invierà inoltre ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati in domanda, l’esito della domanda tramite SME e/o mail.
Nel provvedimento di accoglimento della domanda saranno indicati l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere consegnato al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia.
Il professionista dovrà indicarlo, in apposita sezione, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
L'INPS fa presente che sarà data priorità alle persone richiedenti con ISEE più basso e, a parità di ISEE, la priorità sarà determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.
La concessione del Bonus psicologo 2022 è consentita nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022.