Le alte temperature estive richiedono delle premure particolari da parte del datore di lavoro nell’ottica della tutela della salute dei lavoratori, al punto che il datore di lavoro o il responsabile in azienda, devono fare un’attenta valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori a temperature molto alte.
Preso atto dei cambiamenti climatici che stanno interessando il nostro Paese in queste settimane, Inps e Inail, con una nota congiunta del 26 luglio 2022, hanno ricordato che le aziende possono richiedere la CIGO con causale “eventi meteo” anche nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.
Al riguardo, le istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 precisano che sono considerate “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi.
Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
L’INPS precisa che l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate in questione, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni, di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato, che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.
L’Inps, infatti, nel rispetto dell’art. 15, c. 1, della legge n. 83/2011, provvede d’ufficio ad acquisire i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.
Tale legge, infatti, vieta espressamente alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici.
Infine, il comunicato stampa ricorda che indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la CIGO in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni nel caso in cui ritenga sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.