Con la circolare del 19 settembre 2022, n. 102, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici madri che rientrano al lavoro dopo la maternità, ai sensi dell’art. 1, c. 137, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).
Trattandosi di un abbattimento dei contributi da trattenere alle lavoratrici, l’esonero si traduce in un aumento del netto in busta paga, al pari di quanto avviene con lariduzione dello 0,8%, introdotta anch’essa dalla legge di Bilancio e recentemente aumentata al 2% ad opera del Decreto “Aiuti-bis”.
La misura, a differenza di altre, non è soggetta alle norme in materia di aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali e, pertanto, la sua applicazione non deve ottenere alcuna autorizzazione da parte della Commissione europea.
Lavoratrici destinatarie dell’esonero contributivo
Lo sgravio contributivo opera in favore delle lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo. Sono invece escluse le lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente del settore privato, la misura opera tanto per i rapporti a tempo indeterminato quanto per quelli a termine, oltre a:
- part-time;
- apprendistato;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge n. 142/2001.
L’esonero contributivo in parola spetta in favore delle lavoratrici madri, al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità. Di conseguenza, per godere legittimamente dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del “congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)”.
Nonostante la norma faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, nel caso in cui la “lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro”.
Ammontare dell’esonero
L’esonero di cui all’art. 1, c. 137, della Manovra 2022 è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La misura, agendo sui contributi che vengono trattenuti in busta paga, ha un effetto diretto in termini di aumento del compenso mensile.
Durata
La lavoratrice può fruire dell’agevolazione contributiva per una durata massima di dodici mesi, decorrenti dal mese in cui si è verificato il rientro al lavoro al termine del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
Condizioni per poterne usufruire
L’agevolazione opera con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a patto che il rientro al lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022.
Non trattandosi di una riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, bensì di quelli da trattenere alla lavoratrice, l’applicazione dello sgravio non è soggetta:
- ai “principi generali in materia di incentivi all’occupazione, stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015”;
- al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Modalità di richiesta
I datori di lavoro, per applicare lo sgravio alle lavoratrici interessate, devono inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c.137 legge n. 234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”.
L’adempimento in parola dev’essere effettuato “prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende l’esporre l’esonero”.
Ricevuta la domanda, la sede Inps territorialmente competente attribuirà il codice di autorizzazione, dopo aver verificato:
- la natura privatistica del datore di lavoro;
- l’effettivo rientrodella lavoratrice in servizio.
Conclusa l’istruttoria, il codice di autorizzazione viene attribuito dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di dodici mesi.
Il rientro, ribadisce l’Inps, deve avvenire “entro il 31 dicembre 2022, in quanto la misura di esonero in argomento ha carattere sperimentale e trova applicazione per il solo anno 2022”.
Compatibilità con altre agevolazioni
Una questione da non trascurare riguarda la cumulabilità dell’esonero con altre misure che hanno l’obiettivo di abbattere i contributi a carico del datore di lavoro o dei dipendenti.
Sul punto, la Circolare Inps n. 102/2022 conferma che lo sgravio in argomento è cumulabile con:
- gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
- l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, previsto per l’anno corrente dalla Manovra 2022, recentemente aumentato al 2%, a seguito delle disposizioni del decreto “Aiuti-bis” (D.L. 9 agosto 2022 n. 155), con riferimento ai periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Con riferimento all’ultimo punto, l’Inps precisa che, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure (riduzione 0,8/2% e sgravio al 50%) la “quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione” di 0,8 o 2 punti percentuali.