Decreto Aiuti ter: procedura e fac-simile per il “Bonus 150” euro

Come anticipato nella nostra circolare del 12 ottobre 2022, il Governo ha approvato un nuovo bonus una tantum per aiutare le famiglie a contrastare gli effetti dell’inflazione e l’aumento dei prezzi dell’energia.

Per far fronte a questa situazione di instabilità economica, in questi mesi, sono state approvate una serie di misure: prima con il decreto Aiuti, poi con il decreto Aiuti bis e, più recentemente, con il decreto Aiuti ter.

Quest’ultimo decreto prevede, all’art. 18 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti), un nuovo contributo una tantum dell’importo di 150 euro, che si va ad aggiungere al “Bonus 200” euro del mese di luglio scorso.

Gli articoli successivi (19 e 20) considerano quali potenziali percettori anche i lavoratori pensionati, i collaboratori domestici, i soggetti che percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola, i lavoratori stagionali, e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ma solo a seguito di apposita domanda che queste particolari categorie di soggetti dovranno autonomamente presentare all’Inps.

I lavoratori dipendenti invece, per poter ricevere il contributo in esame, dovranno presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione – allegata in calce alla presente circolare – che attesti di non essere titolari di prestazioni pensionistiche ovvero di far parte di un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza.

Il Decreto, quindi, dispone il riconoscimento automatico del bonus, da parte dei datori di lavoro, con la retribuzione del mese di novembre 2022, a condizione, però, che l’importo della retribuzione imponibile non sia superiore a 1.538 euro.

L’Inps, con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni applicative per richiedere l’indennità in esame.

L’Istituto precisa che il lavoratore potrà percepire l’indennità:

  • sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022;
  • una sola volta anche laddove abbia in essere più rapporti di lavoro e che, l’eventuale doppia erogazione, verrà recuperata dall’Inps dividendo in parti uguali tra i diversi datori di lavoro l’importo che hanno conguagliato;
  • nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale (quindi senza riproporzionamento dell’importo).

Si ricorda che anche in questo caso l’indennità:

  • non costituisce reddito ai fini fiscali;
  • non rileva ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
  • non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Alla luce, quindi delle istruzioni applicative fornite dall’Inps e al fine di poter gestire correttamente l’erogazione del Bonus in esame si richiede, a tutti i Clienti, di far pervenire l’autocertificazione allegata per ogni singolo lavoratore entro il 15 novembre 2022.

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