Una tantum 200 e 150 euro: le istruzioni Inps

L’Inps con due recenti messaggi ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’una tantum, sia di 200 euro che di 150 euro, previste rispettivamente dal DL n. 50/2022 e dal DL n. 144/2022 a favore dei lavoratori che si trovano in particolari condizioni.

Per l’erogazione dell’importo di 200 euro, l’Inps aveva già fornito le prime indicazioni con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 dato che doveva essere effettuata con la retribuzione di competenza dello scorso mese di luglio.

La necessità di intervenire nuovamente è dipesa dal fatto che alcuni lavoratori sono stati esclusi dal bonus per il semplice motivo che, pur potendo essere destinatari dell’esonero dello 0,8% (condizione necessaria per poter beneficiare dei 200 euro), non ne hanno goduto in quanto non percettori di retribuzione ma di specifiche indennità erogate dall’Inps nel periodo 1.1.2022 – 18.05.2022.

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla fonte normativa che regolamenta il bonus di 200 euro.

Una tantum di 200 euro agli esclusi

Il DL n. 115/2022 (legge. n. 142/2022) ha previsto che l'indennità di 200 euro, venisse riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50/2022 non avessero beneficiato dell'esonero di cui all'art. 1, c. 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Inps.

Con questa previsione, l'indennità verrà riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità in esame e di essere stato destinatario di indennità erogate dall’Istituto previdenziale.

A titolo esemplificativo, i soggetti interessati sono i lavoratori dipendenti la cui retribuzione imponibile del mese di luglio 2022 è risultata azzerata in virtù dei seguenti eventi: sospensione del rapporto con intervento degli ammortizzatori sociali quali CIGO, CISOA, CIGS, FIS, fondi bilaterali di sostegno al reddito, congedi parentali, l’aspettativa sindacale, la sospensione del rapporto nell’ambito sanitario, vale a dire l’intervenuta sospensione dall’esercizio delle professioni sanitaria in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore​.

In ogni caso è bene tener conto che i citati eventi, per dare diritto all’una tantum di 200 euro devono aver determinato l’erogazione di un’indennità mensile non superiore a 2.692 euro​.

I lavoratori interessati devono essere in forza nel mese di ottobre ma devono aver avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio, anche con altro datore di lavoro​.

Al fine di agevolare i datori di lavoro, Aemilia Worknet ha predisposto un fac simile di dichiarazione (vedi sotto) che il lavoratore deve presentare alla propria azienda al fine di fruire dell’una tantum di 200 euro prima della elaborazione dei cedolini del mese di ottobre.

Una tantum di 150 euro

L’art. 18 del D.L. n. 144/2022 prevede una nuova indennità per i lavoratori dipendenti pari a 150 euro.​

In particolare, il citato art. 18, stabilisce che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nel mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.​

Le istruzioni operative sono contenute nella circolare Inps n. 116 del 17.10.2022 e nel mess. n. 3806 del 20.10.2022.

Per fruire dell’una tantum di 150 euro è necessario che il lavoratore sia destinatario di una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre non superiore a 1.538 euro anche nell’ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale, ovvero senza retribuzione ma con copertura previdenziale figurativa a carico Inps.

Si evidenzia che l’indennità deve essere erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.

Diversamente, non può essere riconosciuta l’una tantum di 150 euro, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Inps (ad esempio, aspettativa non retribuita).​

Come per l’una tantum di 200 euro, anche per questo nuovo sostegno il lavoratore dipendente è tenuto a presentare al datore di lavoro una dichiarazione il cui fac-simile è allegato alla nostra circolare del 28 ottobre 2022 cui si rimanda anche per completezza di informazioni.

Scarica l’allegato:

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