Con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 sono entrate in vigore, a partire dal mese di agosto, una serie di disposizioni sul congedo di maternità, paternità e parentale, spettante ai lavoratori subordinati, agli iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi.
Queste disposizioni sono state inserite all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale in “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”.
Con il messaggio n. 3066/2022 e con la circolare n. 122/2022 sono state fornite le prime indicazioni in materia, tra cui la possibilità, in attesa degli aggiornamenti procedurali, di fruire dei congedi parentali facendone richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente e regolarizzandone successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
Con il messaggio n. 4025/2022 l’Istituto di previdenza ha comunicato il completamento degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale, secondo le novità legislative in argomento.
Con la presente circolare, si intende fornire una sintesi delle istruzioni fornite a datori di lavoro e lavoratori con la circolare n. 122/2022.
Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti
Viene riconosciuto stabilmente il diritto dei padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, di fruire di dieci giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto.
Nel caso di parto plurimo al padre lavoratore dipendente spettano venti giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati.
I periodi di congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.
Rientrano nella categoria dei beneficiari, con le specificità della relativa disciplina, anche i lavoratori domestici e i lavoratori agricoli a tempo determinato.
Il congedo di paternità obbligatorio spetta anche ai genitori adottivi o affidatari. In particolare:
- per l'adozione nazionale, i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo l’ingresso in famiglia del minore ed entro i cinque mesi successivi;
- per l'adozione internazionale, i periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell’ingresso in Italia del minore, durante la permanenza (certificata) all'estero del lavoratore padre, richiesta per l'incontro con il minore;
- per l'affidamento o il collocamento temporaneo del minore, l'astensione deve avvenire entro i cinque mesi successivi l’affidamento o il collocamento.
NOTA BENE: La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non a ore.
Il congedo di paternità obbligatorio:
- è compatibile con il congedo di paternità alternativo (articolo 28 del T.U.) riconosciuto in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre, purché la sua fruizione non avvenga nelle stesse giornate. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo;
- può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità.
Il periodo di congedo di paternità obbligatorio è indennizzato al 100% della retribuzione media globale giornaliera, salvo le particolarità previste per alcune tipologie di lavoro (lavoratori domestici, lavoratori part-time, lavoratori intermittenti, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, lavoratori agricoli a tempo determinato).
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con l’Istituto, salvo l'ipotesi di erogazione diretta dell'INPS. Nel primo caso, la comunicazione dei giorni in cui si intende fruire del congedo di paternità obbligatorio deve essere fatta dal lavoratore al proprio datore di lavoro in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze e con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore.
Se la fruizione del congedo è nei due mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto.
Congedo parentale per i dipendenti del settore privato
La riforma eleva da sei mesi a nove mesi totali il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti e dai sei anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali dodici anni l’arco temporale in cui è possibile fruire dello stesso.
Gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono fruibili entro i dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
A ogni genitore è riconosciuto, inoltre, il diritto a tre mesi di congedo indennizzato non trasferibili all’altro genitore.
Infine, ai genitori è riconosciuto il diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi.
L'indennità è calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera pari a quella del congedo di maternità, comprensiva, quindi, del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori (art. 32 del T.U.).
Al genitore solo sono riconosciuti undici mesi di congedo parentale (in luogo dei dieci mesi precedenti), di cui nove mesi indennizzabili al 30% della retribuzione, i restanti due mesi non indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’art. 34, c. 3, del D.lgs. n. 151/2001.
Sussiste lo status di “genitore solo” in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore, di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore nonché in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del c.c.
Congedo parentale per iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi
Anche per i lavoratori e le lavoratrici iscritti/iscritte alla Gestione separata è stato allungato il periodo di fruizione del congedo parentale, da tre anni fino ai dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivo.
A ciascun genitore è, inoltre, riconosciuto il diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori tre mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo nove mesi.
Il congedo parentale fruito entro i dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore è indennizzato solo se risulta effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.
NOVITA': Viene riconosciuto, dal 13 agosto 2022, il diritto al congedo parentale anche per i padri lavoratori autonomi.
A ciascuno dei genitori spetta il diritto a tre mesi di congedo parentale da fruire entro l’anno di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore. Per la madre, la fruizione del congedo parentale decorre dalla fine del periodo indennizzabile di maternità mentre per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.
L’indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
La fruizione del congedo parentale del padre lavoratore autonomo è compatibile sia con la contemporanea fruizione dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata) sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.
Per la domanda di congedo parentale che può essere fruito, occorre presentare domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.
Maternità anticipata per le lavoratrici autonome
Un'altra importante novità della riforma è rappresentata dall'indennizzabilità, dal 13 agosto 2022, anche dei periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, purché sussista la regolarità contributiva del periodo stesso.
La lavoratrice autonoma è tenuta a inviare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile.
ATTENZIONE: Se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL ricade, parzialmente o totalmente, nel periodo indennizzabile di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria (c. 1, art. 68 del T.U.).
Durante i “periodi antecedenti di maternità” non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.
L'indennità è calcolata ed erogata con le stesse modalità previste per i periodi di tutela della maternità delle lavoratrici autonome.
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