Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 novembre, ha approvato un decreto-legge (c.d. DL Aiuti quater) che introduce ulteriori misure a sostegno di imprese e lavoratori che, sul piano economico, hanno subito gli effetti negativi, dovuti alla crisi ucraina.
Tra le varie misure, una che suscita grande interesse, è quella che aumenta, da 600 a 3.000 euro, il tetto massimo di esenzione dei fringe benefits: si tratta di una modifica al Decreto Aiuti bis, valida “limitatamente” al periodo d’imposta 2022.
Le risorse dei fringe benefit, che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, potranno essere utilizzate dai lavoratori anche per il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Su questo argomento, nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare esplicativa per spiegare nel dettaglio l’utilizzo dei fringe benefit da parte di aziende e lavoratori (ns. circ. del 7 novembre u.s.).
Tra i fringe benefit più comuni troviamo: l’auto aziendale, gli smartphone, i pc portatili, le polizze assicurative e i buoni pasto, solo per citarne alcuni.
La loro attribuzione, di solito, avviene all’interno del contratto individuale. Inserirli in un programma di welfare aziendale, tuttavia, ha dei vantaggi, sia dal punto di vista della motivazione, sia da quello della performance, in quanto permette di gratificare i lavoratori attraverso un ampio ventaglio di offerte.
Superamento della soglia di esenzione
Come illustrato nella nostra circolare dello scorso 7 novembre, qualora, in sede di conguaglio dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati sia superiore a tale soglia (3.000 euro), il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.
Come determinare il valore dei fringe benefit erogati
L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti il relativo valore nominale: si tratta, come stabilito dal TUIR, del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
L’agevolazione si applica limitatamente all’anno d’imposta 2022, tenendo presente che, (in ossequio al principio di cassa allargato) si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
Casi particolari
Qualora il rapporto di lavoro si interrompa prima della fine dell’anno solare e il dipendente inizi, nel corso del medesimo periodo d’imposta, un altro rapporto di lavoro, è necessario, ai fini del computo del limite, considerare anche i fringe benefit eventualmente concessi dal precedente datore di lavoro, dal momento che i lassi temporali associati ai due distinti rapporti di lavoro costituiscono un unico periodo d’imposta.
Si ricorda che AEmilia Worknet offre la propria consulenza sia nella definizione di un sistema di Welfare Aziendale che nella gestione di tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dei relativi benefici contributivi e fiscali.